Il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente può ottenere da padre l’assegno mensile di mantenimento.
Commento alla sentenza N. 18008 del 9 luglio 2018 della Cassazione
 Il genitore separato e divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante.

Il genitore separato o divorziato è tenuto a concorrere al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile dell’assegno di mantenimento determinato dal giudice nel corso della istruttoria in relazione alle capacità reddituali dell’obbligato e, tenuto conto, del tenore di vita matrimoniale. I coniugi, infatti, pur venendo meno all’obbligo reciproco di fedeltà, sono obbligati ad assolvere ai doveri genitoriali e, in particolare, di provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli. La legge n. 54/2006 ha disposto, salvo la grave conflittualità dei coniugi, l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori che, nel rispetto del diritto alla genitorialità, sono chiamati a contribuire in egual misura agli interessi della prole che ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore per una sana crescita psico-fisico ed affettiva. Nell’ambito dei provvedimenti adottati dal tribunale in sede di separazione, assume rilevanza nei confronti del padre l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento verso i figli che, essendo di natura assistenziale, non cessa in modo automatico con il raggiungimento della maggiore età. Il figlio divenuto maggiorenne, infatti, perde il diritto a percepire l’assegno assistenziale quando matura una propria indipendenza economico-reddituale in conseguenza di una stabile occupazione lavorativa ovvero quando non raggiunge tale autonomia economica a causa della sua condotta inadempiente volta al rifiuto immotivato ad una concreta opportunità lavorativa. L’onere della prova è posta a carico del padre che intende veder revocato l’assegno periodico in favore del figlio. Quanto alla legittimità del figlio a ricevere direttamente l’assegno, la giurisprudenza è concorde a riconoscere detto diritto al figlio benché convivente con l’altro genitore a condizione che venga espressamente richiesto dal figlio in sede giudiziale così come disposto dall’art. 155 quinquies c.c. così come introdotto dalla legge n. 54 del 2006. Ciò posto, tuttavia, sia il figlio che ha diritto al mantenimento sia il genitore convivente che ha diritto a ricevere la somma cui materialmente provvede sono titolari di diritti autonomi ancorchè concorrenti cosicché entrambi risultano legittimati a percepire l’assegno di mantenimento. Come assevera la sentenza in esame, in assenza di specifica domanda del figlio e disposizione del giudice della separazione o del divorzio, il padre dovrà versare l’assegno periodico dovuto al figlio maggiorenne nei confronti dell’altro genitore convivente con l’avente diritto.

Avv. Edoardo Spighetti

edoardo.spighetti@gmail.com

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