di Edoardo Spighetti
Assegno di divorzio: nuovo orientamento per il riconoscimento e la determinazione dell’assegno.
Commento alla sentenza N. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione
Il giudice del divorzio, richiesto l’assegno di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art.10 della L. n. 74 del 1987, deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
L’istituto del matrimonio, così come oramai condiviso nel costume sociale, è l’espressione di un atto di libertà e di auto-responsabilità, nonché come luogo di affetti e di effettiva comunione di vita, e, pertanto, dissolubile dai medesimi coniugi che, a determinate condizioni stabilite dal D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in legge 10.11.2014 n. 162, possono procedere anche alla separazione coniugale direttamente davanti il Sindaco del Comune di residenza di uno di loro.
La recente giurisprudenza di legittimità e, su tutte, la sentenza in esame ha introdotto un nuovo orientamento sul diritto e la determinazione dell’assegno di divorzio in favore del coniuge richiedente non più fondato sul parametro del tenore di vita matrimoniale.
La pronuncia della Cassazione in esame, infatti, ha statuito che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, il giudice deve verificare che la domanda dell’ex coniuge volta ad ottenere il riconoscimento all’assegno sia sostenuta sul piano probatorio dall’assenza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica. In altri termini, il diritto all’assegno non è fondato, come in precedenza, sul mantenimento del precedente tenore di vita matrimoniale. L’assegno di divorzio, infatti, così come stabilito dalla legge 898/70 art. 5, comma 6, ha natura assistenziale in quanto il suo diritto non deriva dal rapporto matrimoniale oramai estinto ma dal fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di solidarietà economica in favore dell’ex coniuge più debole secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 23 Cost. E’ onere del beneficiario, pertanto, provare di trovarsi nelle predette condizioni stabilite dalla legge ovvero di trovarsi in mancanza di mezzi di sussistenza adeguati o, comunque, nella effettiva impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e, di conseguenza, di non godere della indipendenza o autosufficienza economica.
Ai fini della prova rileva l’età anagrafica, lo stato di salute, l’inabilità totale al lavoro regolarmente accertata dagli enti competenti e la impossibilità oggettiva di trovare una occupazione lavorativa sul mercato del lavoro e, comunque, l’impossibilità oggettiva di assicurarsi una propria condizione di autosufficienza economica.
Nel’ipotesi in cui fosse accertato nel corso della istruttoria la sussistenza della solidarietà economica, l’assegno di divorzio verrà determinato, in ottelmperanza del principio affermato dalla Suprema Corte con la richiamata pronuncia, non sul parametro del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza del matrimonio – in quanto stride con la natura dell’assegno con l’avvenuta estinzione del vincolo matrimoniale sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale – ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dell’avente diritto desunta dai principali indici stabiliti dalla norma in quanto persona singola e non già parte di un rapporto matrimoniale estinto in osservanza del principio indicato dal legislatore del 1987 ispirato sull’auto-responsabilità economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.
Avv. Edoardo Spighetti
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