19.11.2018 – di EDOARDO SPIGHETTI
Commento alla sentenza n. 22594 del 27 settembre 2017 della Sezione I Cassazione Civile
In materia di matrimonio concordatario, la scelta del regime di separazione dei beni dei coniugi, espressa davanti al ministro di culto cattolico officiante, in occasione della celebrazione delle nozze ed alla presenza dei testimoni, è valida ed efficace, nei rapporti interni tra i coniugi, dal momento della celebrazione, ancorché non annotata nell’atto di matrimonio tempestivamente trascritto nei registri dello stato civile.
Il matrimonio è un negozio giuridico con il quale i coniugi con la celebrazione del matrimonio civile (davanti il Sindaco) o concordatario (davanti il ministro di culto cattolico) assumono reciprocamente diritti ed obblighi derivanti dal rapporto coniugale. Il matrimonio concordatario, celebrato in chiesa secondo le norme di diritto canonico, è regolato dai Patti lateranensi del 1929 e dall’avvenuta revisione del concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica con la legge n. 121 del 1985 art. 8 e dagli artt. 162 ss. c.c, ed acquista effetti civili se osservate determinate condizioni secondo la legge dello Stato italiano e dal momento della sua trascrizione nei registri di stato civile. La trascrizione dell’atto assolve ad una funzione di pubblicità-notizia non solo per la rilevanza sullo stato dei coniugi ma per rendere opponibile a terzi il regime patrimoniale scelto dai medesimi. Il ministro di culto cattolico, infatti, durante la celebrazione del matrimonio assume la funzione di pubblico ufficiale laddove ricorda ai coniugi gli obblighi coniugali che assumono con il matrimonio richiamando espressamente la disposizione dell’art. 143 c.c., annota il regime patrimoniale scelto dai coniugi e trasmette, nel termine di cinque giorni dalla celebrazione, una copia dell’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il matrimonio perché proceda alla sua trascrizione. I coniugi durante la celebrazione del matrimonio devono manifestare espressamente il regime patrimoniale famigliare: se aderiscono alla comunione dei beni o alla separazione dei beni. Il ministro di culto, svolgendo la funzione di ufficiale di stato civile, deve procedere alla annotazione della volontà manifestata dagli sposi a margine dell’atto di matrimonio perché sia conosciuta dai terzi ex legge n. 121 del 1985 art. 8. Successivamente al matrimonio, la scelta del regime patrimoniale, pena la nullità assoluta, deve essere fatta dal notaio con atto pubblico ex art. 162 c.c. sottoscritto da entrambi i coniugi. L’eventuale modifica del patto, inoltre, non può essere predisposta unilateralmente dal coniuge mediante una propria dichiarazione benché resa in atto pubblico di vendita a ministero del notaio rogante ma è richiesta l’adesione espressa di entrambi i coniugi che, per l’appunto, manifestano la volontà di revocare il precedente regime patrimoniale. Il regime patrimoniale dei coniugi, pertanto, è opponibile a terzi solo a seguito della trascrizione dell’avvenuta annotazione a margine dell’atto di matrimonio o della convenzione per atto pubblico dal notaio come da giurisprudenza di legittimità consolidata e dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111 del 1995. In particolare, si può verificare, come nella fattispecie, che l’atto di matrimonio sia regolarmente trascritto ma privo dell’annotazione del regime patrimoniale prescelto dagli sposi. Come assevera la sentenza in esame, gli effetti della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale espressa dagli sposi durante la celebrazione del matrimonio in presenza dei testimoni assume efficacia vincolante tra di loro dal momento stesso della celebrazione del matrimonio indipendentemente dall’avvenuta trascrizione dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri di stato civile. Diversamente, attesa la rilevanza della pubblicità-notizia che assolve la trascrizione dell’atto di matrimonio nei confronti dei terzi, il regime patrimoniale prescelto dai coniugi non annotato a margine dell’atto di matrimonio trascritto non produce alcun effetto esterno in quanto non è opponibile a terzi che, come detto, possono averne conoscenza solo a seguito del perfezionamento della trascrizione dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio del regime patrimoniale prescelto dai coniugi.
Avv. Edoardo Spighetti
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