16.10.2018 – di EDOARDO SPIGHETTI

La durata del matrimonio costituisce un parametro utile per la determinazione dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione coniugale.

Commento alla sentenza N. 402 del 10 gennaio 2018 della Cassazione Civile

 La breve durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno di mantenimento, ma non anche sul riconoscimento dell’assegno stesso, salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

L’istituto del matrimonio, così come oramai condiviso nel costume sociale, è l’espressione di un atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo di affetti e di effettiva comunione di vita, e, pertanto, dissolubile dai medesimi coniugi che, a determinate condizioni stabilite dal D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in legge 10.11.2014 n. 162, possono procedere allo separazione coniugale direttamente davanti il Sindaco del Comune di residenza di uno di loro. Un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha introdotto un nuovo orientamento sul diritto e la determinazione dell’assegno di divorzio in favore del coniuge non più fondato sul parametro del  tenore di vita matrimoniale ma sulle condizioni economiche del coniuge richiedente. Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, pertanto, il giudice deve verificare che la domanda dell’ex coniuge sia sostenuta sul piano probatorio dall’assenza delle condizioni di indipendenza o autosufficienza economica e non, come in precedenza, sul mantenimento del precedente tenore di vita matrimoniale. L’assegno di divorzio, infatti, così come stabilito dalla legge 898/70 art. 5, comma 6, ha natura assistenziale in quanto il suo diritto non deriva dal rapporto matrimoniale oramai estinto ma dal fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di solidarietà economica in favore dell’ex coniuge più debole secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 23 Cost. E’ onere del beneficiario, pertanto, provare di trovarsi nelle predette condizioni stabilite dalla legge ovvero di trovarsi nella effettiva impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e, quindi, di non godere della indipendenza o autosufficienza economica. Ai fini della prova rileva l’età anagrafica, lo stato di salute, l’assenza di inabilità al lavoro regolarmente accertata dagli enti competenti e la eventuale specializzazione professionale, la impossibilità oggettiva di trovare una occupazione lavorativa sul mercato del lavoro e, comunque, di assicurarsi una propria condizione di autosufficienza economica. La breve durata del rapporto coniugale sebbene non escluda il diritto al riconoscimento in favore del coniuge all’assegno di mantenimento sicuramente incide nella determinazione della somma dovuta a detto titolo. In tal caso,  in ottemperanza del principio affermato dalla Suprema Corte con la richiamata pronuncia ed ai parametri indicati dall’art.5, comma 6, della legge 898/70, la breve durata del matrimonio non incide sul riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento ma sulla sua quantificazione salva la sua negazione nella specifica ipotesi della brevissima durata del matrimonio (ad esempio pochi mesi).

Avv. Edoardo Spighetti

edoardo.spighetti@gmail.com

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