03.12.2018 – di EDOARDO SPIGHETTI
Quando il genitore che consente al figlio di stabilirsi in un immobile di sua proprietà perché lo possa adibire ad abitazione coniugale può chiedere la restituzione immediata dell’immobile in caso di separazione coniugale del figlio.
Commento alla sentenza N. 13716 del 31 maggio 2017 della Cassazione Civile
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata per le esigenze abitative di un nucleo famigliare, ha un carattere vincolato, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi famigliare, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.
La donazione è un contratto con il quale una parte, il donante, per spirito di liberalità arricchisce l’altra, il donatario, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Ai fini della validità, la donazione richiede oltre allo spirito di liberalità, la forma scritta per atto pubblico e l’accettazione del donatario. Non è ammessa la donazione mortis causa in quanto non si può disporre che per testamento non è ammissibile la revoca salva per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli. La donazione obnuziale disciplinata dall’art, 785 c.c. Si ha quando l’atto di liberalità è fatto per un determinato futuro matrimonio sia tra gli sposi tra di loro o da terzi verso uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi. La particolarità dell’istituto in esame è data dal fatto che a differenza della donazione la liberalità si perfeziona senza che sia necessaria l’accettazione del beneficiario e la disposizione è sottoposta a condizione sospensiva dell’avvenuto matrimonio. L’annullamento del matrimonio comporta la conseguente nullità della donazione. Il divorzio a differenza dell’annullamento del matrimonio non determina la caducazione della donazione obnuziale in quanto non elide in vincolo coniugale per vizi inerenti al suo momento genetico, ma ne presuppone la validità, limitandosi a rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute ed a partire della relativa pronuncia e quindi lascia integra la situazione che ha costituito motivo e condizioni di quelle donazioni. ma Il comodato è un contratto con il quale una parte, il comodante, consegna all’altra parte, il comodatario, un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un determinato uso assumendo l’obbligazione di provvedere alla restituzione alla scadenza naturale ovvero dopo averlo utilizzato allo scopo per cui è stato concesso l’utilizzo. Il comodato, a differenza della locazione, è a titolo essenzialmente gratuito in quanto assicura al comodatario il godimento esclusivo dell’immobile senza l’obbligo di alcun corrispettivo a titolo di canone mensile. A carico del comodatario, infatti, gravano le spese di manutenzione ordinaria, i costi delle utenze e l’obbligo di conservare il bene secondo le norme del buon padre di famiglia per riconsegnarlo alla scadenza nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto salvo il normale deterioramento d’uso. Quanto alla durata, la legge disciplina il comodato a tempo determinato con la fissazione di un termine di scadenza ovvero a tempo indeterminato quando il comodatario se ne sia servito per l’uso convenuto. In aggiunta, l’art. 1810 c.c. regola il cd. comodato precario che ricorre quando non è stato stabilito un termine di scadenza e detto termine non può essere desunto dall’uso per cui l’unità immobiliare è stata concessa in comodato con la conseguenza che il comodatario è tenuto alla restituzione del bene non appena il comodante ne faccia richiesta. Con la scadenza nasce l’obbligazione della restituzione dell’immobile e, quindi, la giusta causa che legittima la richiesta di restituzione in capo al comodante. Quest’ultimo, infatti, può senza’altro chiedere la restituzione immediata dell’immobile allo spirare del termine di scadenza stabilito ovvero quando è cessato l’uso per cui è stato concesso in comodato. Diverse sono le motivazioni che giustificano il rilascio dell’immobile in presenza del cd. comodato precario disciplinato dall’art. 1810 c.c.. il quale stabilisce che in assenza della previsione di una termine di scadenza e detto elemento non è desumibile dall’uso per cui è stato concesso il comodato, il comodatario è tenuto alla immediata restituzione non appena il comodante ne faccia espressa richiesta. Il caso in esame interessa l’ipotesi in cui il genitore consegna al figlio un immobile di sua proprietà perché lo adibisca con la moglie ad uso abitativo per il nucleo famigliare senza fissare un termine per la restituzione. Il figlio, a fronte di una crisi coniugale, decide di separarsi legalmente e il giudice può disporre che la casa coniugale, quando si è in presenza della prole, venga assegnata al coniuge presso il quale vengono collocati stabilmente i figli. Può il proprietario ottenere la immediata restituzione dell’immobile essendo venuta meno la causa per cui è stato concesso il suo utilizzo come previsto dall’art.1810 c.c.? Come stabilisce la sentenza in oggetto, non ricorre la fattispecie tipica del comodato cd. precario quando l’immobile viene concesso in comodato senza determinazione della durata per essere destinato a soddisfare le esigenze abitative del nucleo famigliare e, di conseguenza, il comodante è tenuto ad assicurare il godimento dell’immobile anche a seguito della crisi famigliare ad eccezione della di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante, imprevisto e sopravvenuto al momento della stipula del contratto di comodato, che lo legittima a rivendicare la restituzione immediata dell’immobile così come stabilito dall’art. 1809, secondo comma, c.c.
Avv. Edoardo Spighetti
edoardo.spighetti@gmail.com