16.01.2019 – di EDOARDO SPIGHETTI

Il genitore assume la responsabilità per il pregiudizio subito dal soggetto terzo in conseguenza della condotta illecita tenuta ai suoi danni dal figlio minore.
Commento alla sentenza del Tribunale Civile di Savona n. 79 del 22 gennaio 2018

 Deve ritenersi sussistente la responsabilità dei genitori per il fatto commesso dal figlio minorenne. La detta responsabilità è da ricollegarsi alla presunzione di colpa (culpa in vigilando e culpa in educando) consistente più che nel non aver impedito l’evento, ad una fase anteriore alla commissione dell’illecito, ovvero nella violazione dei doveri inderogabili post a carico dei genitori dall’art. 147 c.c. (l’obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole).

 

La sentenza in esame richiama l’obbligo posto a carico dei genitori ai sensi dell’art. 147 c.c. di educare, istruire e mantenere la prole che persiste in capo all’obbligato anche in caso di separazione coniugale e, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio quando quest’ultimo assume per legge oltre alla piena responsabilità penale personale la capacità giuridica al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che incidono direttamente sulla sua persona, la capacità di autodeterminazione con l’esercizio di ogni diritto che la legge riconosce, per l’appunto, con il raggiungimento della maggiore età. La responsabilità genitoriale, in particolare, è esercitata congiuntamente dai genitori i quali, avuto riguardo alle inclinazioni naturali del figlio ed alle sue aspirazioni, sono tenuti ad assicurare al proprio figlio quanto necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui è inserito e, segnatamente, l’educazione per il corretto svolgimento delle relazioni sociali e nell’ambito famigliare, l’istruzione scolastica per raggiungere la crescita umana e l’acquisizione di una conoscenza qualificata  ed il mantenimento per garantirgli quanto necessario per una esistenza dignitosa. Il figlio, nel contempo, è obbligato a rispettare i genitori e ad osservare le loro indicazioni nell’esercizio della potestà genitoriale. In caso di conflitto tra i coniugi, compete al tribunale adottare i provvedimenti necessari nell’interesse del minore e, in caso di accertata condotta pregiudizievole tenuta da un genitore ai danni ed a pregiudizio del figlio, dichiarare la decadenza della potestà genitoriale. Nella ipotesi di illecito commesso dal figlio minore, la responsabilità dei genitori è presunta nel senso che la legge, salva propria contraria, attribuisce l’illecito commesso dal minore all’inadempimento dei genitori verso i predetti obblighi e, più precisamente, per culpa in vigilando e culpa in educando e che, detta responsabilità presunta può essere superata dai genitori mediante la prova contraria diretta tesa a dimostrare che nessun rimprovero può essere mosso loro nell’esercizio della potestà genitoriale. La sentenza di merito in esame, infatti, stabilisce che per superare la presunzione di colpa, ai genitori è richiesto di fornire la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato sul medesimo figlio una vigilanza adeguata. In mancanza di prova contraria, ricorre la responsabilità dei genitori in conseguenza della inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata sul minore che possono essere ben desunti dalle modalità del fatto illecito.

Avv. Edoardo Spighetti

edoardo.spighetti@gmail.com

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