La competenza del giudice chiamato a decidere in materia di regolamento della responsabilità genitoriale del minore residente in uno Stato membro è determinata dal luogo della residenza abituale del minore.

Commento della sentenza N. 3555 del 10 febbraio 2017 della Cassazione Sezione Unite

L’art. 8 del Regolamento UE n. 220 del 2003, nel prevedere le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, stabilisce la competenza internazionale dell’Autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il minore stesso risiede abitualmente dalla data della domanda e per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie ad unna sua permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. Ai fini della individuazione del giudice competente, deve tenersi conto della residenza abituale del minore al momento dell’introduzione della domanda, senza considerare gli intervalli privi di significativa rilevanza.

I genitori, benché legalmente separati, conservano pari diritti nel provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli. L’esercizio della responsabilità genitoriale riconosciuta in egual misura ad entrambi i genitori, infatti, è stato introdotto dalla legge di riforma n. 54/2006 al fine di garantire ai figli dei genitori separati di ricevere il contributo di ciascun genitore per la loro crescita armonica psico-fisica. Ciò posto, risulta evidente che il giudice della separazione coniugale, ad eccezione di gravi situazioni di insanabile conflittualità dei coniugi, deve privilegiare sempre l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori per assicurargli, come detto, l’esercizio effettivo del diritto alla genitorialità.

Spesso, tuttavia, si verificano situazioni di fatto che ostacolano l’applicazione della normativa in esame come, ad esempio, il disagio causato al coniuge in conseguenza del trasferimento del minore in altro Stato membro. L’affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, infatti, non assicura il diritto di visita nei casi in cui il minore collocato stabilmente con la madre convivente presso la casa coniugale si trasferisca in altro Stato membro. Il coniuge che viene pregiudicato nell’esercizio del suo diritto, può invocare la opportuna tutela del diritto leso aventi il giudice. Ciò ne consegue la necessità di determinare la giurisdizione in materia laddove il genitore ed il minore si trovano in Stati differenti dell’Unione Europea (si pensi il padre che risiede in Italia ed il figlio che risiede con la madre in Francia). Sul punto, l’art. 8 del Regolamento UE n. 2201/2003 stabilisce che le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore sono devolute alla competenza dell’autorità giudiziaria dello Stato membro dove il minore ha la residenza abituale. La residenza abituale del minore deve intendersi quale luogo tendenzialmente stabile di diffusione e centro dei propri legami affettivi nell’ambito di una certa integrazione del minore nell’ambiente familiare e sociale ed in considerazione degli ulteriori elementi quali la durata stabile della residenza, la frequentazione della scuola, il beneficio dell’assistenza medica. Privi di rilevanza risultano, al riguardo, gli eventuali intervalli per soggiorni occasionali e periodici e comunque privi di significativa rilevanza. Ai fini della individuazione del giudice competente a decidere sul regolamento della responsabilità genitoriale del minore, come stabilisce la massima di legittimità in esame, occorre accertare la residenza abituale del minore al momento dell’introduzione della domanda giudiziale senza considerare gli intervalli privi di significativa rilevanza.

Avv. Edoardo Spighetti

edoardo.spighetti@gmail.com

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